Scadenze imminenti per l’Imu 2026
di Daiana Scacchi
Manca poco alla scadenza dell’acconto Imu 2026. Per la maggior parte dei contribuenti, il primo appuntamento è il 16 giugno, mentre il saldo dovrà essere pagato entro il 16 dicembre. È importante verificare subito la propria posizione poiché ci sono esenzioni e riduzioni che possono fare la differenza sull’importo dovuto.
L’Imu riguarda principalmente gli immobili diversi dall’abitazione principale. Devono versare l’imposta i proprietari di seconde case, abitazioni affittate, immobili sfitti, uffici e studi professionali, negozi e locali commerciali, capannoni e immobili produttivi, aree edificabili e terreni agricoli non esenti. L’imposta è dovuta in proporzione ai mesi di possesso dell’immobile.
La principale esenzione riguarda l’abitazione principale del contribuente che ha residenza anagrafica e dimora abituale nell’immobile. L’esenzione si estende anche alle pertinenze entro un limite per ciascuna categoria catastale: C/2 (cantine), C/6 (box auto) e C/7 (tettoie). Tuttavia, le abitazioni considerate di lusso come signorili (A/1), ville (A/8) e castelli storici (A/9) non godono di questa esenzione.
Casi particolari di esonero includono case assegnate all’ex coniuge o al genitore affidatario dei figli per decisione giudiziaria; alloggi sociali; abitazioni delle cooperative edilizie a proprietà indivisa usate come residenza principale dai soci; immobili non locati appartenenti a personale delle Forze armate o assimilati; ed alcuni immobili posseduti da anziani o disabili ricoverati stabilmente in strutture sanitarie se previsto dal regolamento comunale.
Dopo una sentenza della Corte Costituzionale del 2022, marito e moglie possono beneficiare dell’esenzione Imu su due immobili differenti anche nello stesso Comune purché ciascun coniuge abbia nell’immobile la residenza anagrafica effettiva dimostrata da consumi domestici o documenti ufficiali.
Una delle agevolazioni più comuni è la riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito tra genitori e figli. Il contratto deve essere registrato, l’immobile utilizzato come abitazione principale dal comodatario ed entrambe le parti devono risiedere nello stesso Comune senza altre proprietà oltre quella principale ed eventualmente quella data in comodato.
La stessa riduzione del 50% si applica ai fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico ed agli immobili inagibili o inabitabili non utilizzati. Inoltre, c’è una riduzione del 25% per gli immobili affittati a canone concordato ed un ulteriore sconto disponibile per i cittadini residenti all’estero titolari di pensione maturata in regime internazionale se proprietari di un’unica casa non affittata né concessa in comodato.
