di Greta Raponi
Il caso della procreazione assistita post mortem
La procreazione assistita è un argomento estremamente delicato, che si muove tra la sfera intima e quella pubblica, regolata da leggi precise. Recentemente, la Corte d’Appello di Firenze ha ribadito il divieto riguardo alla Procreazione Medicalmente Assistita (Pma) post mortem.
Una donna fiorentina aveva richiesto al Tribunale di Firenze la consegna del seme crio-conservato del marito defunto per evitare che venisse distrutto. L’uomo aveva depositato il campione biologico presso una struttura di Firenze prima di sottoporsi a terapie per una neoplasia, preoccupato delle conseguenze sulla sua fertilità. Nel suo testamento olografo, l’uomo aveva espresso il desiderio che la compagna utilizzasse il seme per concepire un figlio anche dopo la sua morte.
Tuttavia, secondo quanto stabilito dalla Corte d’Appello fiorentina, le disposizioni testamentarie sono considerate nulle in quanto contrarie all’ordine pubblico. In Italia, infatti, la Pma post mortem non è consentita; essa è possibile solo se entrambi i partner sono in vita e l’uomo è a rischio infertilità.
I giudici hanno sottolineato che sebbene la legge non vieti esplicitamente la consegna del liquido seminale crio-conservato post mortem, l’intenzione espressa nel testamento chiarisce l’intenzione di utilizzarlo per procreare. Questo rappresenterebbe un tentativo di aggirare le leggi italiane trasferendo eventualmente il campione in Paesi dove tale pratica è consentita.
Nella sentenza, vengono citate anche precedenti decisioni della Cassazione in casi simili. La corte ha inoltre escluso qualsiasi altro possibile utilizzo del campione da parte della donna come destinazione alla ricerca o altro scopo simbolico.
