di Francesca Buttarazzi
Il comodato d’uso gratuito è l’accordo con cui il proprietario di un bene (il comodante) lo consegna a un’altra persona (il comodatario) affinché lo utilizzi senza pagare alcun corrispettivo, con l’obbligo di restituirlo. Proprio la gratuità è l’elemento che lo distingue dalla locazione: se è previsto un pagamento, anche minimo, il rapporto cambia natura giuridica.
Il comodato può riguardare beni mobili, come auto o attrezzature, ma nella pratica sono soprattutto gli immobili a creare le situazioni più delicate, perché incidono su aspetti patrimoniali, fiscali e familiari.
Nella quotidianità il comodato rappresenta uno strumento flessibile. È molto utilizzato in ambito familiare per favorire l’autonomia abitativa dei figli, ma trova applicazione anche nei condomini e tra privati e imprese per disciplinare l’uso gratuito di beni e strumenti.
La sua utilità sta nella possibilità di regolare formalmente un prestito gratuito, definendo diritti e responsabilità ed evitando equivoci che possono trasformarsi in contenziosi.
Sebbene la legge non imponga sempre la forma scritta per i contratti di comodato d’uso gratuito, nel caso degli immobili è fortemente consigliabile redigere un contratto e registrarlo presso l’Agenzia delle Entrate. La registrazione non solo ha rilevanza fiscale ma fornisce una tutela concreta in caso di controversie.
Per i beni mobili la registrazione non è obbligatoria ma mettere per iscritto durata e condizioni resta buona prassi.
Il comodatario deve custodire il bene con diligenza sostenendo le spese ordinarie mentre quelle straordinarie restano al proprietario salvo diverso accordo. In caso di uso improprio o danni, il comodante può chiedere restituzione immediata e risarcimento.
L’attenzione particolare va agli immobili concessi come casa familiare dove la giurisprudenza riconosce che la tutela della famiglia possa incidere sui tempi di rientro in possesso del bene.
